Cos’è una class action?
La class action è un’azione collettiva che consente ai titolari di interessi diffusi e di diritti individuali omogenei di agire in giudizio nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici che, nello svolgimento della propria attività, abbiano causato loro un pregiudizio.
Il 3 aprile 2019 è stato dato il via libera al D.D.L. sulla class action, con cui è stata riformata la disciplina che garantisce a tutti coloro che avanzino pretesse risarcitorie in relazione a “diritti individuali omogenei” nei confronti di imprese ed enti e gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, di ottenere una riparazione, partecipando unitamente ad un’unica azione processuale, con i benefici di risparmiare costi e abbreviare i tempi dei processi individuali.
La riforma entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale. Quanto disposto nella norma si applicherà alle condotte illecite poste succeve alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite antecedenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della stessa data di entrata in vigore. L’azione, quindi, ha la finalità di semplificare e rendere più agile ed efficiente la risoluzione di controversie “seriali”, e cioè di controversie che abbiano i medesimi contenuti e i medesimi obiettivi.
Da chi può essere esperita?
Da tutti coloro che avanzano pretese risarcitorie in relazione a lesioni di interessi diffusi e di diritti individuali omogenei nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti o comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.
La class action può essere attivata da ciascun componente della classe, cioè da ciascun singolo soggetto danneggiato, nonché dalle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno quale scopo statutario la tutela degli interessi pregiudicati.
La class action contro le imprese
L’azione può essere proposta da uno o più consumatori o utenti che abbiano subito danni derivanti da rapporti contrattuali o da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali delle imprese.
Mediante questa azione possono essere riunite le rivendicazioni dei consumatori o degli utenti nei confronti di uno stesso soggetto, per accertare la responsabilità di quest’ultimo, dunque, risarcire i danni o restituire le somme percepite illegittimamente. Oltrechè da utenti e consumatori, l’azione può essere proposta da associazioni o comitati.
L’azione può essere proposta nei cofronti di imprese che abbiano cagionato dei danni:
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- in relazione o meno a rapporti contrattuali con i consumatori;
- in conseguenza di illeciti commerciali.
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L’azione, quindi, può essere proposta al fine di tutelare il diritto dei consumatori al risarcimento dei danni provocati da comportamenti anticoncorrenziali, quali le intese o le concentrazioni restrittive della concorrenza o l’abuso di posizione dominante, o da pratiche commerciali scorrette (aggressive o ingannevoli).
Con il D.D.L. del 2019 è stata estesa la possibilità di ricorrere alla class action a favore delle organizzazioni costituite per la tutela di interessi e diritti individuali ulteriori rispetto a quelli stricto sensu dei consumatori e per coprire un novero di fattispecie contestabili ben più esteso di quello attuale.
È stata introdotta altresì la possibilità di adesione dei soggetti danneggiati anche in una fase successiva alla sentenza che abbia accertato l’illecito e il diritto al risarcimento. Tale novità rende l’azione di classe ancor più efficace e potenziata, garantendo una più ampia partecipazione in capo ai soggetti danneggiati.
Qual è il procedimento?
La class action va proposta al Tribunale ordinario sito nel capoluogo di regione in cui l’impresa ha sede.
Il Tribunale, dopo aver valutato l’ammissibilità del ricorso proposto, dispone che ne sia data idonea pubblicità, cosicchè eventuali consumatori ugualmente lesi possano aderire all’azione.
Il processo prosegue secondo le forme del rito ordinario.
Una volta conclusa, quindi, la trattazione e l’eventuale istruzione, il Tribunale, con sentenza, decide se rigettare o accogliere la domanda.
La class action contro la Pubblica Amministrazione:
La class action può essere proposta anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, più in particolare, di tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende, le amministrazioni dello Stato con ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, gli enti del servizio sanitario nazionale, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, le agenzie ministeriali (di cui al D.Lgs. 300/1999) e il CONI.
La class action contro la Pubblica Amministrazione ha ad oggetto la lesione diretta, concreta e attuale di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei ed è funzionale a garantire e ripristinare il corretto svolgimento dell’operato amministrativo, nello svolgimento di una funzione o nell’erogazione di un servizio.
La class action contro la Pubblica Amministrazione può essere esperita altresì per danni derivanti dalla violazione di termini, dalla mancata o tardiva emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e d dal mancato adempimento degli obblighi contenuti nelle carte di servizi o degli standard qualitativi ed economici.
Qual è il procedimento?
I soggetti che intendono ricorrere ad una class action devono, preliminarmente, diffidare l’amministrazione inadempiente.
Decorsi 90 giorni dalla diffida, i soggetti possono ricorrere al giudice amministrativo (Tribunale Amministrativo Regionale) territorialmente competente.
Il termine ultimo per la proposizione del ricorso è di un anno, decorrente dalla scadenza dei 90 giorni.
Il giudice amministrativo, accertato il mancato adempimento dell’amministrazione, può ordinare a quest’ultima di porvi rimedio in tempi congrui.
L’Amministrazione deve ottemperare a quanto deciso dal TAR, laddove non lo faccia può intervenire d’autorità il Consiglio di Stato.
La class action può avere anche una funzione inibitoria.
L’azione inibitoria, con carattere preventivo e collettivo, è indipendente dalla sussistenza di una danno ai diritti del consumatore.
Quest’ultima infatti può essere esercitata per verificare e, quindi, eliminare, da un punto di vista potenziale, i danni che il contraente più debole potrebbe subire.
Chiunque, quindi, ne abbia interesse, oltre ad associazioni e organizzazioni, può chiedere al giudice di ordinare alle imprese o agli enti gestori di servizi di pubblica utilità, la cessazione di un comportamento lesivo o di vietare che condotte commissive o omissive vengano reiterate.
Se credi di aver subito o di poter subire un danno dal comportamento di imprese o di pubbliche amministrazioni noi possiamo fornirti supporto ed assistenza giudiziale.
Invia una email all’indirizzo segreteria@studiodipardo.it, esponi il tuo caso ed inseriscI nella email nome, cognome e dicitura “Class Action”.
Riceverai una risposta nell più breve tempo possibile.