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E’ ancora possibile chiedere il Bonus Babysitting

By 03/07/2020No Comments

Cos’è il Bonus Babysitting e come chiederlo

Il Bonus Babysitting è una delle forme di sostegno pensate dal Governo nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Previsto, in origine, dal Decreto Cura Italia, ha trovato una nuova e più ampia disciplina nel Decreto Rilancio, che all’art. 72 è intervenuto con le “Modifiche agli 23 e 25  in materia di specifici congedi per i parenti”.

A seguito della sospensione delle attività dei sevizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado, a partire dallo scorso 5 marzo è possibile procedere con la domanda finalizzata ad ottenere in via alternativa:

  1. Il congedo parentale, per un periodo continuativo o non continuativo, non superiore in ogni caso a 15 giorni, per assistere i figli di età inferiore ai 12 anni.

Del congedo possono godere o l’uno o l’altro genitore.

  • Il riconoscimento di un bonus per la fruizione di servizi di babysitting o, in alternativa, il riconoscimento di un bonus per il pagamento dell’iscrizione del proprio figlio (sempre minore di anni 12) ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia fino al 31 luglio 2020.

Chi può fare la domanda:

A poter procedere con la formulazione della domanda sono soltanto le seguenti categorie di lavoratori:

  1. I dipendenti del settore privato;
  2. Gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps;
  3. Gli autonomi iscritti all’Inps;
  4. Gli autonomi iscritti alle Casse professionali. In tal caso, è necessario che ciascun Cassa di appartenenza indichi previamente e precisamente il numero dei potenziali beneficiari del bonus.
  5. I dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, purchè appartengano alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari;
  6. Il comparto di sicurezza, difesa e soccorso pubblico che ha svolto la proprio attività nel corso della emergenza epidemiologica da Covid- 19.

N.B. Anche i genitori affidatari (che stanno completando le procedure di adozione nazionale o internazionale o di preaffido) possono formulare la domanda.

Il limite di 12 anni d’età del figlio non sussiste nel caso in cui quest’ultimo versi in una situazione di disabilità di gravità accertata.

Il limite di 12 anni d’età non deve essere superato al 5 marzo 2020.

Non possono procedere con la formulazione della domanda:

  1. Chi ha già fruito del congedo parentale, in virtù di quanto previsto dal Decreto Cura Italia;
  2. Chi risulti percettore di Naspi o di altro strumento di sostegno al reddito (come, ad esempio, la casa integrazione). Anche l’altro genitore, in tal caso, non può formulare la domanda;
  3. Chi risulti disoccupato al momento della formulazione della domanda. Anche l’altro genitore, in tal caso, non può formulare la domanda.

A quanto ammonta il bonus:

Il bonus può ammontare ad un massimo di euro 1.200,00.

I dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari, possono percepire un bonus per un ammontare massimo di euro 2.000,00.

Come formulare la domanda:

La domanda può essere formulata accedendo al portale dell’INPS.

I soggetti che intendo procedere con l’istanza devono, quindi, registrarsi sul sito INPS nella apposita sezione dedicata alle Prestazioni Occasionali → Libretto Famiglia.

Una volta registrati sul sito e predisposta la domanda, l’INPS valuta la sussistenza dei requisiti previsti per la fruizione del bonus e, in caso di esito positivo, ne dispone la concessione.

Bonus per servizio di babysitting: Il genitore beneficiario, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della propria domanda, dovrà procedere con l’appropriazione del Bonus mediante i canali telematici indicati nella stessa comunicazione. 

La mancata percezione del bonus concesso entro 15 giorni dalla comunicazione della domanda equivale a tacita rinuncia al bonus.

Possono essere finanziati i servizi di babysitting resi a partire dal 5 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020.

L’Inps, con Circolare dello scorso 17 giugno, ha chiarito che il bonus per servizi di babysitting può essere erogato anche a favore di nonni e parenti. L’unica condizione è che questi non siano conviventi con i beneficiari del bonus (dunque, con il genitore richiedente il bonus).

Per poter beneficiare del bonus, anche il soggetto prestatore del servizio (babysitter o nonno che assiste il minore) deve essere registrato presso il portale dell’INPS (in tal caso in qualità di “prestatore del servizio di babysitting”) e riceverà il bonus per il tramite del Libretto Famiglia. 

Bonus per centro estivo: Erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, oppure su libretto postale o su carta prepagata con l’IBAN o bonifico domiciliato presso le poste.

N.B. Per veder valutata positivamente la domanda di percezione del bonus per centro estivo, è necessario allegare l’iscrizione ai centri estivi e alle strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia, specificando qual è il periodo in cui il minore verrà ospitato presso la struttura (il periodo minimo stabilito è di una settimana). Al pari, è necessario allegare una prova documentale della spesa sostenuta.

La scelta in ordine a come percepire il bonus è indicata dal richiedente al momento della formulazione della domanda.

Le domande saranno valutate in ordine cronologico ed accettate fino ad esaurimento dei fondi complessivamente stanziati.

Ogni ulteriore informazione o chiarimento possono essere scrivendo all’indirizzo studiodipardo.canalevideo@gmail.com.

Potrai formulare delle domande, a cui lo Studio e i collaboratori risponderanno via email o tramite video caricati sul canale YouTube dello Studio Legale Di Pardo, e scegliere di ricevere eventuali aggiornamenti sul tema.

Contributo redatto dall’Avv. Francesca Fazzolari