
Il Tribunale di Lecce (sentenza n. 1097 del 30 aprile 2020), chiamato a pronunciarsi su un’opposizione a decreto ingiuntivo in tema di oneri per conferimento rifiuti in discarica, ha ribadito un principio ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza: in materia di concessioni amministrative la competenza esclusiva del giudice amministrativo (di cui all’art. 133, comma 1, lett. e) del codice del processo) non comprende le controversie aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi a contenuto meramente patrimoniale (vale a dire tutte quelle controversie in cui si dibatta, esclusivamente, del quantum debeatur e non dell’an).
È, a ben vedere, un principio guida più volte ribadito dal Giudice di legittimità (prime, fra tutte, le Sezioni Unite: n. 7160 del 25 marzo 2010; n. 3046 del 13 febbraio 2017;n. 17829 del 22 agosto 2007; n. 2273 del 31 gennaio 2008; n. 7946 del 27 marzo 2008) e fatto proprio anche dal Giudice Amministrativo (vedi Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, n. 7/2016; Consiglio di Stato, sez. V, n. 4183/2017).
In tali ambiti, la giurisprudenza citata ha precisato i criteri in base ai quali compiere la distinzione sulla giurisdizione: laddove il riconoscimento di indennità, canoni o altri corrispettivi coinvolga una qualsivoglia attività discrezionale ed autoritativa da parte della PA concedente (attività che può concretizzarsi anche in poteri di verifica e di controllo preliminari rispetto al riconoscimento degli oneri suddetti), la competenza a decidere appartiene al Giudice Amministrativo, in via esclusiva; laddove, al contrario, si controverta solo ed esclusivamente del quantum debeatur (attività a contenuto meramente patrimoniale), la competenza resta assorbita al Giudice Ordinario.
Nel senso sopra indicato, richiamato e sviluppato anche nella sentenza qui in commento, occorre dunqueper i concessionari e gli operatori del diritto che li assistonoprocedere ad un’attenta disamina del contratto e del capitolato, onde valutare se il riconoscimento degli oneri operi de plano, in assenza di un’attività discrezionale dell’amministrazione, e le criticità riguardino solo il quantum oppure se, al contrario, sia necessario un intervento, anche a fini di verifica e controllo, dell’amministrazione stessa con successiva assunzione di un provvedimento ad hoc di riconoscimento: nel primo caso, la competenza per il mancato pagamento degli oneri sarà del Giudice Ordinario, nel secondo caso sarà del Giudice Amministrativo.
La scelta processuale da compiere non è di poco conto per le imprese (che, come noto, sono interessate al risultato del contenzioso nella stessa misura, se non più, di come sono interessate al tempo di definizione del contenzioso), atteso che l’eventuale dichiarazione di incompetenza del Giudice adito porterebbe ad una decadenza dell’azione proposta ed al sostenimento di spese di giustizia, oltreché ad un prolungamento dei tempi di definizione del giudizio, già normalmente significativamente lunghi.
Contributo redatto dall’Avv. Fabio Di Salvo